Diritto bancario (bancario e finanziario)

Moratorie per il rimborso dei mutui dovuti a COVID-19

Credito al consumo: In Austria, i rimborsi dei crediti da parte dei consumatori interessati dal COVID-19 sono stati differiti (in alcuni casi). Queste moratorie venivano prolungate e sono applicabile per le rate scadute fino a 31 gennaio 2021 per 10 mesi al massimo. Ciò può diventare problematico dal punto di vista prudenziale, in quanto le direttive dell'EBA (European Banking Authority), che prevedevano sgravi prudenziali per le banche concedenti, sono applicabili alle moratorie concordati dopo il 30 settembre 2020 fino al 31 marzo 2021 solo per 9 mesi.

1. “2. COVID-19-Justizbegleitgesetz

La 2° legge federale sulle misure di accompagnamento per la COVID-19 nel settore giudiziario (2. COVID-19-JuBG) ha creato la possibilità di una moratoria in Austria per i prestiti al consumo e i prestiti ai microimprenditori (nel senso della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea) concessi prima del 15 marzo 2020. Ciò riguarda solo i contratti di prestito tra consumatori o microimprese e banche/istituti di credito. Con una nuova legge federale la durata di queste moratorie è stata estesa da sette (originariamente tre) a dieci mesi,

2. Prerequisiti per le moratorie COVID-19

Le richieste di rimborso, di interessi o di capitale del mutuante dovute tra il 1° aprile 2020 e il 31 gennaio 2021 sono state posticipate di dieci mesi dalla data di scadenza, ovvero posticipate di dieci mesi dalla data di pagamento contrattualmente pattuita. Tuttavia, ciò si verifica solo se (i) il mutuatario ha subito perdite di reddito a causa delle circostanze eccezionali causate da COVID-19, che (ii) hanno comportato l'impossibilità per il mutuatario di rimborsare il prestito. Come esempio di questa impossibilità, la legge afferma che il rimborso metterebbe a repentaglio il ragionevole sostentamento del mutuatario o di una delle persone a suo carico. Le note esplicative chiariscono che queste nuove norme sono coerentemente legate alla pandemia COVID-19 e ad un significativo deterioramento dei risultati economici del debitore come conseguenza. Il mutuante deve fornire al mutuatario una conferma del differimento e delle relative modifiche contrattuali su un supporto durevole. Gli interessi sono anch'essi dilazionati, ma continuano a maturare durante il periodo di dilazione a nostro avviso.

3. Garanzie reali

Anche le garanzie reali fornite dovrebbero essere estese in modo tale che, se non potessero essere utilizzate dopo la moratoria, il creditore avrebbe lo stesso tempo a disposizione per utilizzarle dopo l'ultima scadenza di un credito garantito, come concordato prima della moratoria.

4. „Opt-Out“

È esistito anche un "opt-out" per il differimento dei rimborsi dei prestiti; il mutuatario ha potuto continuare ad effettuare i rimborsi, il che significa che non è stato concesso un differimento. A nostro avviso, questa opzione è da accogliere con favore, in quanto (i) un rinvio automatico ha evitato la situazione in cui ogni mutuatario che continua a pagare, effettivamente non paga il debito (in quanto gli importi non sono pagabili) e (ii) non è stata necessaria alcuna richiesta di moratoria per poterne usufruire, il che potrebbe avere un effetto molto dilazionato nel tempo.

5. Conseguenze delle moratorie COVID-19

Se il mutuatario ha deciso di utilizzare il differimento del pagamento, il mutuante non può rescindere il contratto a causa di un ritardo nel pagamento o di un significativo deterioramento della situazione finanziaria del consumatore fino alla scadenza del differimento. Questa disposizione è obbligatoria.

Va tuttavia menzionato anche il fatto che le parti contraenti possono concludere accordi che sono divergenti dalle norme sulla moratoria. In questo contesto, la legge si riferisce in particolare agli accordi su eventuali pagamenti parziali, sugli interessi e sulle rettifiche di rimborso o sulla ristrutturazione del debito. Il prestatore dovrebbe offrire al consumatore una discussione su un accordo amichevole e su possibili misure di sostegno. Tale accordo consensuale deve essere raggiunto in particolare per il periodo successivo al 31 gennaio 2021; in mancanza di tale accordo, la durata dell'contratto viene prorogata di dieci mesi.

6. Conseguenze prudenziale

In linea di principio, le norme Austriache COVID-19 riguardante le moratorie sono da accogliere con favore, poiché norme chiare da parte del legislatore sono utili per evitare inadempienze e le marcature di Forbearance ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR). Tuttavia, l’EBA (European Banking Authority) aveva eliminato l'applicazione delle sue linee guida in materia fino al 30 settembre 2020, però le ha riattivato in dicembre 2020 per quanto riguarda la "seconda ondata”. Così, le moratorie generali (che in ogni caso includono le moratorie legali Austriache) concordate fino al 31 marzo 2021 - tuttavia le moratorie in Austria si applicano solo alle rate in scadenza fino al 31 gennaio 2021 - sono di nuovo coperte. Però, se queste moratorie sono state concordate dopo il 30 settembre 2020, possono durare al massimo 9 mesi; a nostro avviso, lo stesso vale per le moratorie estese dopo il 30 settembre 2020. In Austria, questo solleva il problema che c’è stata l'ultima modifica delle moratorie legali e il periodo di rinvio è stato esteso a 10 mesi il 15 ottobre 2020 - cioè dopo il 30 settembre 2020. Tali moratorie durano quindi un mese "di troppo" secondo le linee guida dell'EBA. Per queste moratorie, quindi, la forbearance deve di nuovo essere valutata caso per caso.

 

 

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